Ristrutturazioni edilizie
Dal 1° gennaio 2025 al 31 dicembre 2025, il Bonus Ristrutturazione prevede una detrazione del 50% solo per gli interventi sulle abitazioni principali, mentre per le seconde e terze case spetta una detrazione dall’imposta lorda pari al 36% delle spese sostenute, in entrambi i casi fino a un ammontare complessivo delle stesse non superiore a 96.000 euro per unità immobiliare.
La detrazione delle spese sostenute negli anni 2026 e 2027 scende per le abitazioni principali al 36% e per le altre al 30%.
Vengono esclusi dalla suddetta detrazione, prevista per le spese sostenute negli anni 2025, 2026 e 2027, gli interventi di sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale con caldaie uniche alimentate a combustibili fossili.
Il Bonus Ristrutturazione è un’agevolazione fiscale destinata a tutti coloro che intendono effettuare interventi di ristrutturazione edilizia e prevede una detrazione dall’Irpef pari al 50% delle spese sostenute per ristrutturare le abitazioni e le parti comuni degli edifici residenziali, con un limite massimo di spesa di 96.000 euro per ciascuna unità immobiliare.
L’agevolazione riguarda le spese sostenute nel corso dell’anno per interventi effettuati su singole unità immobiliari residenziali e su parti comuni di edifici residenziali situati nel territorio dello Stato. Sono esclusi gli edifici a destinazione produttiva, commerciale e direzionale.
L’importo massimo della detrazione per le spese sostenute è pertanto pari a:
- 96.000 euro x 50% = 48.000 euro (IVA Inclusa) per le abitazioni principali fino al 31/12/2025
- 96.000 euro x 36% = 34.560 euro (IVA Inclusa) per le altre abitazioni fino al 31/12/2025
- 96.000 euro x 36% = 34.560 euro (IVA Inclusa) per le abitazioni principali dal 01/01/2026 al 31/12/2027
- 96.000 euro x 30% = 28.800 euro (IVA Inclusa) per le altre abitazioni dal 01/01/2026 al 31/12/2027
- Dal 01/01/2028 la detrazione sarà del 30% per qualsiasi abitazione, con spesa massima di 48.000 euro (IVA inclusa), pari a 14.400 euro massimi
la detrazione deve essere ripartita in 10 quote annuali di pari importo, nell’anno in cui è sostenuta la spesa e in quelli successivi.
I lavori sulle singole unità immobiliari per i quali spetta l’agevolazione fiscale sono quelli elencati alle lettere b), c) e d) dell’articolo 3 del Dpr 380/2001 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia):
- manutenzione straordinaria
- restauro e risanamento conservativo
- ristrutturazione edilizia.
Gli interventi devono essere effettuati su immobili residenziali di qualsiasi categoria catastale, anche rurali, e sulle loro pertinenze.
Invece, relativamente ai lavori sulle parti comuni degli edifici residenziali, per i quali ogni condomino può richiedere la detrazione, l’agevolazione spetta, oltre che nei casi precedenti, anche per gli interventi di manutenzione ordinaria, indicati alla lettera a) del citato articolo 3, Dpr 380/2001.